Statuto
Articolo 1 - Denominazione e sede
1. La Associazione Sportiva Dilettantistica SPLENDOR è costituita per fini sportivi senza scopi di lucro, quale Associazione Sportiva Dilettantistica, ai sensi degli artt. 36 c.c. e ss., dell’art. 90 della L. 289/2002 e s.m.i., del D.Lgs. 36/2021 e s.m.i., nonché dell’art. 148 comma 8, del D.P.R. 917/1986 e s.m.i., per brevità “A.S.D. SPLENDOR”.
2. Negli atti e nella corrispondenza è consentito l’uso della locuzione “Associazione Sportiva Dilettantistica”, anche in acronimo “A.S.D.”, salvo non diversamente previsto.
3. L’Associazione è costituita attualmente senza personalità giuridica, con riserva di presentare richiesta a seguito di delibera di Assemblea Ordinaria, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 39/2021.
4. I colori sociali sono il giallo e il verde. L’emblema dell’associazione è rappresentato da un disegno stilizzato raffigurante una palla tricolore.
5. L’Associazione sportiva ha sede legale in: via Celsino n. 11 Marmirolo (MN).
La variazione della sede all’interno dello stesso Comune non determina variazione statutaria e può pertanto essere deliberata dall’Assemblea ordinaria. Di detta variazione deve essere data tempestiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate e alle Pubbliche Amministrazioni che detengono albi e registri a cui l’associazione risulti iscritta.
Articolo 2 – Scopo sociale
1. L'associazione è apolitica, non ha scopo di lucro ed è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.
2. L’associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 10, D.Lgs. 36/2021, nonché ai sensi e per gli effetti della Delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1720 del 2022, esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell’articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.
Nello specifico ha per finalità:
A) lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina della Pallavolo e della danza sportiva e accademica, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, pre-agonistica, amatoriale, ludico sportiva e ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina della Pallavolo e della danza sportiva e accademica compresa l’attività paralimpica;
B) l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sportiva sopra indicata;
C) la partecipazione, attraverso i propri atleti e tecnici, a gare e campionati;
D) l’organizzazione di gare, campionati, congressi, festival, corsi formativi della propria disciplina sportiva nonché l’attuazione di tutte le attività anche di carattere ricreativo e culturali correlate allo scopo sociale;
E) per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della suddetta disciplina sportiva e compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali utili alle finalità sociali. Nei limiti previsti dall’articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell’Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:
• attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
• la gestione, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, di centri benessere o fisioterapici;
• la vendita di articoli sportivi;
• la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l’attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, meeting, e seminari, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l’espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di riviste e cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.
• la promozione di attività sportiva attraverso proventi derivanti da sponsorizzazioni, cessioni di diritti , ed indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive.
Per la realizzazione dei fini istituzionali l’associazione potrà collaborare con gli Organismi sportivi a cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni.
Altre attività potranno essere individuate dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.
3. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del C.I.O., del C.O.N.I., dell’I.P.C. e del C.I.P., nonché agli statuti ed ai regolamenti della Federazione Italiana Pallavolo e della U.I.S.P. Danza Sportiva e Accademica e di ogni altra Federazione o Ente di Promozione Sportiva cui intenderà affiliarsi mediante delibera del Consiglio Direttivo. Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
4. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le disposizioni degli statuti e dei regolamenti federali e/o dell’ente di promozione sportiva nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
5. Con l’affiliazione alla Federazione Italiana Pallavolo ed alla U.I.S.P. Danza Sportiva e Accademica l’Associazione si impegna a richiedere o confermare l’iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche per il riconoscimento ai fini sportivi.
6. L'associazione s’impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell’ambito delle assemblee di settore federali.
7. Durante la vita dell’associazione è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve o capitale, comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 8 del D.Lgs. 36/2021 e s.m.i.. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.
8. L’Associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affilianti per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 39/21 ed alla lotto contro il doping in tutte le sue forme , lesiva alla salute degli atleti, in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento sportivo poiché idonea ad alterare lo svolgimento corretto e leale delle competizioni (art.1 L. 376/2000).
9. L’Associazione garantisce il diritto fondamentale dei tesserati di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. L’Associazione previene e contrasta ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei tesserati, e si conforma ai D.Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al D.Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché alle disposizioni emanate in materia. L’associazione e l’organo amministrativo garantiscono l’attivazione di ogni iniziativa utile a garantire la massima trasparenza della gestione e la più vasta e consapevole partecipazione democratica alla vita sociale ispirandosi al principio di democrazia interna e di partecipazione all’attività sportiva, tecnica, dirigenziale da parte di uomini e donne in condizioni di uguaglianza e pari opportunità.
Articolo 3 – Durata sociale
La durata dell'associazione è illimitata.
Articolo 4 - Domanda di ammissione
1. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci tutte le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall’associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione, della Federazione Italiana Pallavolo e della U.I.S.P. Danza Sportiva e Accademica e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Il numero dei soci è illimitato.
2. Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. L’accettazione della domanda di ammissione avviene a cura del Consiglio Direttivo. All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione che potrà essere comunicata anche verbalmente all’interessato, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.
3. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale.
4. La domanda di ammissione a socio presentata da minori è sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale, rappresentando il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e rispondendo verso la stessa per tutte le obbligazioni del socio minore.
5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
6. Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con l’associazione, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal "Libro dei Soci"; è onere del Socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel "Libro dei Soci" si fa riferimento alla residenza anagrafica.
Articolo 5 - Diritti dei soci
Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.
Il minore esercita il diritto di partecipazione nell’Assemblea mediante l’esercente la responsabilità genitoriale, anche disgiuntamente ai sensi del precedente art. 4, comma 4, del presente Statuto.
Al socio è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione qualora in possesso dei requisiti di al comma 1 del successivo art.9.
La qualifica di socio dà diritto a partecipare alle iniziative indette dal consiglio direttivo e frequentare la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
Alla qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri:
- diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;
- diritto di collaborare alla realizzazione delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione;
- diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare, quando maggiorenne, il diritto di voto, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti. Il socio minorenne viene rappresentato, con diritto di voto, dall’esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione o da persona maggiorenne da questi delegata;
- diritto di godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, quando maggiorenne;
- dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti approvati dall’Assemblea dei soci e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- dovere di concorrere alle spese generali dell’associazione e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative.
I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.
Tale quota dovrà essere determinata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo, salvo che non si effettuino modifiche rispetto a quanto precedentemente deliberato, e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Articolo 6 - Decadenza soci
Il rapporto associativo si intende a tempo indeterminato, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, ma ciò non esclude il verificarsi di cause di recesso, decadenza ed esclusione dall'associazione.
1. I soci cessano di appartenere all'associazione con delibera del Consiglio direttivo nei seguenti casi:
A. dimissione volontaria;
Ogni Associato può recedere ad nutum con efficacia immediata dall’Associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso dell’Associato comporta decadenza dello stesso dall’eventuale carica di Consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace. Gli Associati che abbiano receduto non possono, richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
B. esclusione per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
C. esclusione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio, che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione; che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione; che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione;
D. scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art. 29 del presente statuto.
2. Il provvedimento di esclusione di cui alla precedente lettera c), è assunto dal consiglio direttivo e ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale è convocato il socio interessato, si procede in contraddittorio con l’interessato. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea.
3. Il socio escluso non può essere più ammesso nell’Associazione.
Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera semplice, anche inviata per posta elettronica, e devono essere motivate.
Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo, dalla ricezione della comunicazione, per chiedere la convocazione dell’Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.
Articolo 7 – Organi sociali
L’ordinamento interno dell’Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive. L’associazione procede senza alcuna forma di vincolo alla libera eleggibilità degli organi amministrativi.
Gli organi sociali sono:
A) l'assemblea generale dei soci;
B) il presidente;
C) il consiglio direttivo.
D) l’Organo di Revisione (qualora nominato).
Articolo 8 - Funzionamento assemblea soci
1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo, è l’organo sovrano dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente indetta, convocata e costituita rappresenta l’universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno dei soci in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
3. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede legale dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei soci.
4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea, che non sia in conflitto di interessi, mediante elezione dalla maggioranza dei presenti.
5. L’assemblea nomina un segretario.
6. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
7. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti i soci con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione e accessibilità.
9. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
10. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un socio.
Articolo 9 – Elettorato passivo
1. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative che non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. Il diritto di elettorato passivo di acquisisce automaticamente con la maggiore età e può esercitarsi nella prima assemblea utile dopo il raggiungimento della maggiore età. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato, se non presta personalmente il proprio assenso.
Articolo 10 - Assemblea ordinaria
1. L'assemblea ordinaria è convocata almeno 15 giorni della celebrazione prima con affissione di apposito avviso di convocazione presso la sede dell'associazione e contestuale comunicazione ai soci a mezzo posta ordinaria, elettronica, idonei mezzi elettronici di comunicazione . Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea è indetta a cura del consiglio direttivo o dall’Organo di Controllo (se eletto) o da almeno un decimo degli associati e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio (o Rendiconto) preventivo.
3. L’assemblea delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D.Lgs. 36/2021, quelli per la nomina degli organi direttivi dell'associazione compresa la nomina del Presidente e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8.
4. È prevista la possibilità di intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o di esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l’identità dell'associato che partecipa e vota. Le modalità di partecipazione sono definite dallo statuto o con apposita delibera del consiglio direttivo di convocazione dell’assemblea o possono essere definite da un regolamento approvato dall’assemblea degli associati.
Articolo 11 - Assemblea straordinaria
1. L’assemblea straordinaria è convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell’adunanza con affissione di apposito avviso di convocazione presso la sede dell'associazione e contestuale comunicazione ai soci a mezzo posta ordinaria, elettronica, idonei mezzi elettronici di comunicazione o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
2. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale, nonché su ogni attività connessa e/o collegata; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’associazione, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.
Articolo 12 – Validità delle assemblee
1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. In seconda convocazione, da indirsi in giorno diverso dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria sia l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto dei presenti.
Ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.
Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni, purché in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
Gli associati minorenni sono convocati ed hanno diritto di parola ma vengono rappresentati, con diritto di voto, dall’esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione.
Articolo 13 – Audio Video Assemblee
È possibile tenere le riunioni dell’assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.
In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. È in ogni caso necessario che:
- risultino presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione;
- vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l’adunanza;
- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della società – nei quali gli intervenienti possono affluire.
In presenza dei suddetti presupposti, l’assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell’assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.
Articolo 14 - Consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette componenti, determinato, di volta in volta, dall’assemblea dei soci ed eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo elegge, tra i propri membri, il Presidente se non eletto dall’Assemblea, il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. In caso di parità il voto del presidente è determinante
4. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale datato e numerato, riportato su di un Libro anche a fogli mobili numerati in tutte le sue pagine, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti i soci con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima trasparenza e diffusione.
5. È fatto divieto per il Presidente e i consiglieri di ricoprire qualsiasi carica in altre Società e/o Associazioni Sportive Dilettantistiche nell’ambito della medesima F.S.N., D.S.A. o E.P.S. riconosciuti dal C.O.N.I. e, ove paralimpici riconosciuti dall’I.P.C. e dal C.I.P., fermo restando quanto previsto dai regolamenti degli Organismi sportivi affilianti.
6. Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci maggiorenni , regolarmente tesserati, in regola con il pagamento delle Quote Associative, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai Regolamenti del C.O.N.I. e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I. o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori a
Articolo 15 - Dimissioni
1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti consiglieri provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto che resterà in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti . Ove non vi siano candidati, il consiglio continuerà ad operare in tale composizione fino alla prima assemblea utile in cui si procederà all’integrazione dei componenti, i quali resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva. In caso di dimissione o impedimento del Vice-Presidente, il Consiglio Direttivo nomina un consigliere cui attribuisce le relative funzioni.
3. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.
4. La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate a tutti gli Organismi cui l’Associazione aderisce unitamente ad una copia del relativo verbale di delibera.
Articolo 16 - Convocazione direttivo
Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità e comunque non meno di due volte l’anno.
Articolo 17 - Compiti del consiglio direttivo
Sono compiti del consiglio direttivo:
- deliberare sulle domande di ammissione dei soci o su eventuali cause di esclusione;
- determinare l’importo delle Quote Associative d’iscrizione e i contributi supplettivi per la partecipazione all’attività sportiva, formativa, didattica, etc.;
- decidere su tutte le questioni che interessano il normale funzionamento economico-sportivo dell’Associazione;
- assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione nonché di eventuali volontari e curare l’esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- nominare il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni anche ai sensi dell’articolo 33, comma 6, del D. Lgs. 36/2021;
- curare gli affari d'ordine amministrativo e redigere il Rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- stabilire le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all’art. 8, comma 2;
- l’elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci, che potranno essere impugnati dinanzi all’Assemblea;
- curare l’interesse dei Soci e dell’Associazione nei confronti di altre società sportive e pubblici poteri, sia direttamente che tramite gli enti sportivi;
- qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente Statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi;
- attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci;
- Nominare le cariche del Consiglio Direttivo.
Articolo 18 - Il presidente
Il Presidente dal Consiglio Direttivo se non già eletto dall’Assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati.
Il presidente dirige l’associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni sede ed evenienza.
Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.
Presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.
Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione, ovvero, in caso di impossibilità di svolgimento del Consiglio Direttivo, senza indugio.
Articolo 19 - Il vicepresidente
Il Vice - Presidente viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.
Articolo 20 - Il segretario
Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.
In caso di impedimento del segretario a svolgere le proprie funzioni, ovvero, nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Vice - Presidente.
Articolo 21 – L’Organo di Revisione
L’organo di revisione può essere eletto dall'Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica 4 anni.
L’organo di revisione collegiale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.
L’organo di revisione in particolare:
Verifica l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.
Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
Si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del presidente.
Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss,, cod. civile.
Articolo 22 – Obblighi di Comunicazione, Trasparenza e Pubblicità
1. La nomina dei titolari degli organi dell’Associazione, la loro modifica e/o integrazione, nonché ogni modifica statutaria devono essere comunicate alla segreteria degli organismi affilianti unitamente a copia del verbale entro 30 giorni dalla variazione, salvo differente termine previsto dai regolamenti dell’ente sportivo.
2. Le variazioni di cui al precedente comma devono essere altresì comunicate, unitamente a copia del verbale, al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche entro il termine previsto dalla normativa vigente applicabile.
3. L’Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una dichiarazione all’ente affiliante riguardante l’aggiornamento dei dati ai sensi dell’articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l’aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell’anno precedente.
4. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea degli Associati, del Consiglio Direttivo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione degli Associati per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’Associazione si avvale. Le richieste di acceso alla documentazione devono essere indirizzate al Presidente dell’Associazione.
Articolo 23 – Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni
1. Il consiglio direttivo nomina il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, ha lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell’art. 33, comma 6, del D.Lgs. 36/2021.
2. Le funzioni, responsabilità, i requisiti e procedure per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui al precedente comma, nonché le misure per garantirne la competenza, l’autonomia e l’indipendenza anche rispetto all’organizzazione sociale sono individuate e regolamentate dall’apposito Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva della associazione.
Articolo 24 – Lavoratori e volontari
1. I lavoratori sportivi dell’Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell’articolo 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità applicandosi, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa.
Nell’area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i requisiti di cui all’art. 28, comma 2 del D.Lgs. 36/2021.
2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.
3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l’articolo 37, D.Lgs. 36/2021.
4. L’Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell’articolo 30, D.Lgs. 36/2021.
5. Ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3, c.p.c.
6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
7. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. E’ prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.
8. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
9. È previsto in ogni caso l’obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all’ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'art. 29 del D.Lgs. 36/2021. Ricorrendone i presupposti, l’Associazione può altresì avvalersi per l’espletamento delle proprie attività sportive di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente. In ogni caso, non sono lavoratori sportivi, ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/21.
10. È lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2021, che svolge verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del C.O.N.I., del C.I.P. e di Sport e salute S.p.A. o di altro soggetto tesserato, le mansioni rientranti, sulla base dei Regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo‐gestionale. In ogni caso, si rinvia per le figure di lavoratore sportivo a quanto previsto dall’art. 25, comma 1, del D.Lgs. 36/2021 e s.m.i.
Articolo – 25 Il Rendiconto finanziario
1. L’Associazione redige e tiene regolarmente il Rendiconto economico-finanziario.
2. Il consiglio direttivo redige il Rendiconto dell’Associazione, sia preventivo sia consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell’Assemblea.
3. Il Rendiconto consuntivo ha la funzione di informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.
4. Il Consiglio Direttivo redige e delibera annualmente il bilancio dell’associazione - da sottoporre al parere dell’Organo di Controllo ove nominato - che deve essere presentato all'Assemblea per l’approvazione entro 120 giorni successivi alla chiusura dell’esercizio a cui si riferisce. Deve essere messa a disposizione di tutti i Soci copia del Rendiconto stesso. Deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei Soci.
5. L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del Rendiconto da parte dell'Assemblea. In questo caso si applica quanto previsto dall'art. 14, comma 2, del presente Statuto.
Articolo 26 – Anno sociale
L'anno sociale e l'esercizio finanziario hanno la durata di un anno e coincidono con l’anno solare (1° gennaio-31 dicembre) di ciascun anno.
Articolo 27 – Patrimonio e il divieto di distribuire gli utili
1. Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:
a. i versamenti dei Soci a qualsiasi titolo denominati;
b. beni mobili/immobili di proprietà dell’Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni;
c. contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di Enti e soggetti sia Pubblici sia Privati;
d. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del Rendiconto.
2. I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti dalle Quote Associative annuali ed eventuali contributi supplettivi determinati dal Consiglio Direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione, entrate derivanti dalle ulteriore attività connesse all’attività istituzionale e da eventuali proventi di natura commerciale.
3. L’Associazione destina eventuali Avanzi di gestione e/o Utili allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
4. Le somme versate per le Quote Associative annuali, non sono rimborsabili in nessun modo, neppure agli eredi in caso di morte.
5. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a Soci, Atleti, Tecnici, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, comma 2, D.Lgs. 36/2021, come modificato dal D.Lgs. 163/2022 e ss.mm.ii.
6. Trovano altresì applicazione l'art. 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs. 112/2017.
7. L’iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche non comporta l’obbligo di trasmissione dei dati e delle notizie di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Articolo 28 – Sezioni
L’assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Articolo 29 – Clausola compromissoria
I soci si impegnano a rispettare lo statuto ed i regolamenti societari e della Federazione di appartenenza, le deliberazioni e le decisioni degli organi federali, nonché le norme del Coni e le prescrizioni del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.
Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole della Federazione a cui l’Associazione è affiliata.
È tuttavia obbligo delle parti cercare di comporre bonariamente la controversia nell’ambito dell’associazione attraverso la costituzione di un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due nominati dalle parti in litigio e il terzo, con funzioni di Presidente, dalle parti così designate o, in difetto, dal Presidente del Tribunale competente sede dell’Associazione. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
L’arbitrato avrà sede opportuna e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.
Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione a cui l’Associazione è affiliata.
Articolo 30 – Scioglimento
La durata dell’associazione è illimitata. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 dei soci aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'organismo di controllo (art. 3 c.190 L662/96), in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
La destinazione del patrimonio devoluto ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021 residuo sentito l'organismo di controllo (art. 3 c.190 L662/96) avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive analoghe o direttamente agli enti sportivi o ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 31 – Norma di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 36/21, e in subordine le norme dello statuto e dei regolamenti dell’Organismo cui l’associazione aderisce e quelle degli artt. 36 e ss. del Codice Civile e le Leggi speciali in materia.
2. È integralmente recepita ed approvata ogni modifica e/o integrazione che i competenti organi statali o sportivi apportino in futuro ai loro Statuti ed ai Regolamenti.
3. Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell’associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.
4. Il presente statuto approvato dalla Associazione, come da normativa vigente, viene sottoposto a registrazione presso l’Agenzia delle Entrate competente territorialmente.